(massima n. 1)
In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli dopo un primo evento lesivo, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed aggravamento del danno gią insorto, bensģ la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile.