Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 4687 del 21 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità civile, nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno vanno applicati i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”.

(massima n. 2)

In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell'ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.

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