Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5649 del 3 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione del danno morale come voce autonoma del risarcimento richiede allegazioni specifiche di una sofferenza interiore peculiare. Non č sufficiente lamentare una generica sofferenza fisica associata al danno biologico patito. Il giudice č tenuto a motivare adeguatamente il riconoscimento di tale voce di danno, spiegando con precisi e puntuali riferimenti alle emergenze processuali, evitando motivazioni apparenti o intrinsecamente contraddittorie.

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