Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6026 del 6 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale deve essere effettuata, in conformitā agli orientamenti giurisprudenziali consolidati, applicando le tabelle del Tribunale di Milano vigenti che utilizzano il sistema a punti; qualora il giudice di merito adotti un sistema differente, come quello "a forbice", č necessario contestare la quantificazione con argomenti dettagliati che dimostrino come il nuovo sistema produca un risarcimento maggiore.

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