(massima n. 1)
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno parentale nei limiti della forbice prevista dalle tabelle milanesi, il giudice di merito può motivatamente discostarsi dal minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie. L'età della vittima, quella del superstite o l'assenza di convivenza non costituiscono fattori sufficienti per una deroga ai minimi tabellari, ma solo per oscillare entro i limiti minimi e massimi delle tabelle stesse.