(massima n. 1)
Al riconoscimento di danni biologici di lieve entitą corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entitą, il danno morale laddove sia stata gią riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.