(massima n. 1)
Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione. Si impone, pertanto, una valutazione equitativa rimessa alla prudente discrezionalità del giudice il quale può desumere l'esistenza del danno con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.