Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29227 del 2 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile per carenza di interesse la richiesta di esclusione della parte civile, potenzialmente citabile come responsabile civile, avanzata dall'imputato in sede di giudizio abbreviato, posto che l'instaurazione del rito alternativo comporta "ex iure" l'esclusione del responsabile civile a norma dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente eliminazione di ogni possibile incompatibilità di posizioni processuali. (Fattispecie relativa a violenza sessuale commessa da un parroco, in cui l'imputato aveva richiesto l'esclusione dell'Arcidiocesi, costituitasi parte civile). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Firenze, 10/12/2024)

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