(massima n. 1)
Gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti, entro cui deve avvenire la costituzione della parte civile, possono esaurirsi nell'udienza immediatamente successiva a quella della proposizione delle eccezioni sulla formale regolaritą della costituzione stessa, non ostandovi le previsioni degli artt. 491, comma 1 e 80, comma 5, cod. proc. pen., che si limitano ad escludere che la decisione su queste ultime avvenga dopo l'apertura del dibattimento. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Milano, 20/10/2017)