(massima n. 1)
Il termine ultimo per la costituzione di parte civile deve individuarsi nel momento, antecedente all'apertura del dibattimento, in cui il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti e deciso le questioni sollevate ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (Nella fattispecie č stata ritenuta intempestiva la costituzione di parte civile riproposta nell'udienza successiva a quella nella quale il giudice aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti e, su eccezione della difesa dell'imputato, aveva pronunciato provvedimento di esclusione della parte civile). (Annulla in parte senza rinvio, Tribunale Vicenza, 28/11/2018)