(massima n. 2)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen., la richiesta motivata di esclusione della parte civile, nel caso di costituzione avvenuta nella o per l'udienza preliminare, deve essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato o dal responsabile civile, a pena di decadenza, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, mentre, se la costituzione della parte civile avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta deve essere proposta nella fase delle questioni preliminari. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Torino, 09/02/2018)