Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15768 del 18 febbraio 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

La parte civile, ove non si sia costituita nell'udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell'art. 81 cod. proc. pen., può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 cod. proc.pen. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Torino, 09/02/2018)

(massima n. 2)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen., la richiesta motivata di esclusione della parte civile, nel caso di costituzione avvenuta nella o per l'udienza preliminare, deve essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato o dal responsabile civile, a pena di decadenza, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, mentre, se la costituzione della parte civile avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta deve essere proposta nella fase delle questioni preliminari. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Torino, 09/02/2018)

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