(massima n. 1)
Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc" e, pertanto, la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Venezia, 12/01/2017)