(massima n. 1)
Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltą di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltą sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente. (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 20/01/2017)