(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato č preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano giā stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto č posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione č insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli č inibita la costituzione e, pertanto, č legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese. (Rigetta, Giudice Udienza Preliminare Pordenone, 07/10/2019)