Cassazione penale Sez. V sentenza n. 17272 del 6 marzo 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato č preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano giā stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto č posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione č insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli č inibita la costituzione e, pertanto, č legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese. (Rigetta, Giudice Udienza Preliminare Pordenone, 07/10/2019)

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