(massima n. 1)
In tema di contratto di locazione, qualora intervenga l'accertamento giudiziale della nullitą del titolo di acquisto della proprietą dell'immobile locato da parte del locatore, l'originario proprietario, che tale accertamento giudiziale ha richiesto e ottenuto, ha diritto al pagamento del canone di locazione, in alternativa alla condanna del locatore alla restituzione dell'immobile, ben potendo il dominus ratificare il contratto di locazione concluso a non domino. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la persistente efficacia del contratto di locazione, benché inopponibile all'originario proprietario in quanto stipulato successivamente alla trascrizione dell'azione di nullitą del contratto di compravendita, avendone ravvisato la ratifica nella domanda di accertamento dell'obbligo di pagamento dei canoni in suo favore).