Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 6487 del 11 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime del recesso muta in relazione alla natura, determinata o indeterminata, della durata del contratto, nel senso che, ove l'appalto sia a tempo determinato, trova applicazione l'art. 1671 c.c., che prevede il recesso unilaterale e ad nutum del committente, mentre, ove la durata del contratto non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere in tempo utile, a norma dell'art. 1569 c.c..

(massima n. 2)

Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in corso ex art. 1569 c.c., salvo il potere del giudice di stabilire, in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.

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