(massima n. 1)
In tema di responsabilitā per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio č responsabile dei danni causati ad altro fondo, senza che sia necessaria una indefettibile contiguitā fisica tra il fondo originante e quello danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la responsabilitā della proprietaria del fondo dal quale aveva avuto origine l'incendio, poi propagatosi in quello del danneggiato dopo aver attraversato un fondo intermedio di proprietā di un terzo estraneo al giudizio).