(massima n. 1)
Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalitā con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non č un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c. (Nella specie la S.C. ha escluso la responsabilitā ex art. 2051 c.c. di un Comune in relazione ai danni causati ad un fondo non dal crollo della strada comunale, giā risarciti in altra sede, bensė dall'esecuzione delle opere di ripristino appaltate dalla Regione).