(massima n. 1)
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che interagisce con la cosa deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela e della sua incidenza causale sull'evento dannoso. La responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo.