(massima n. 1)
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilitą che prescinde da qualunque connotato di colpa. Incombe al danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolositą o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.