Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 7789 del 22 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā del custode, se č vero che essa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., puō essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno č stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, č anche vero che il soggetto qualificato come custode responsabile deve fornire la prova che l'evento č stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile od eccezionale, considerato che, per ottenere l'esonero dalla responsabilitā al custode, č richiesta la prova che il fatto del terzo o quello naturale abbiano i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalitā, dell'imprevedibilitā, dell'inevitabilitā, quindi, dell'idoneitā a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.