(massima n. 1)
La responsabilitā ex art. 2051 cod. civ. discende dall'oggettivo rapporto di custodia del bene nelle sue condizioni e concerne l'evento di danno che č causalmente riconducibile a questo. Per configurare un'alterazione del rapporto eziologico tra la cosa custodita (e l'omissione di custodia) e l'impatto contro un ostacolo, occorre ipotizzare che la velocitā (o, comunque, la condotta di guida) del conducente si inserisca - quale concorrente fattore - nel decorso causale che ha condotto all'evento fatale.