Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15634 del 4 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta imprudente o negligente del danneggiato, ovvero la sua colpa, č sufficiente a integrare l'elisione della responsabilitā ex art. 2051 cod. civ., sempreché sia tale da escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, senza che sia necessario configurare un comportamento assolutamente abnorme.

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