(massima n. 1)
La condotta imprudente o negligente del danneggiato, ovvero la sua colpa, č sufficiente a integrare l'elisione della responsabilitā ex art. 2051 cod. civ., sempreché sia tale da escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, senza che sia necessario configurare un comportamento assolutamente abnorme.