Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16665 del 14 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato o di un terzo può incidere sul decorso causale e configurare un caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., purché sia oggettivamente imprevedibile ed inevitabile.

(massima n. 2)

Per stabilire se la condotta del danneggiato debba essere considerata come causa esclusiva dell'evento dannoso, è necessario attenersi ai principi stabiliti dalla giurisprudenza e seguire i passaggi logici previsti dall'art. 1227, comma 1, c.c., relativamente alla cooperazione colposa nella causazione dell'evento.

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