(massima n. 1)
In tema di danno cagionato da cosa in custodia (nella fattispecie, una scala mobile), l'art. 2051 cod. civ. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si č prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa-, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito: pertanto non basta che la caduta sia avvenuta sulla scala mobile (sė che la responsabilitā del custode debba assumere una sorta di connotazione lato sensu "assicurativa", quasi che egli fosse chiamato a risarcire qualunque ipotesi di danno verificatosi durante l'utilizzo della res), ma occorre invece che la caduta stessa sia stata cagionata dalla scala mobile, quale conseguenza normale del suo movimento e delle sue specifiche condizioni.