(massima n. 1)
In caso di sinistro su una pista da motocross, l'eziologia richiesta ex art. 2051 c.c. in relazione alla custodia gravante sul gestore del circuito ed alla sua connessa responsabilitą, deve parametrarsi rispetto ad un pericolo "atipico", non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando relegato nell'ordinaria causalitą ogni altro evento riconducibile al pericolo "normale" o "tipico" correlato a tale sport motoristico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilitą del custode, non avendo l'attore provato che la sua caduta si era verificata a causa della presenza, sulla pista, di un pericolo "atipico", cioč di un ostacolo difficilmente visibile e, dunque, non facilmente evitabile anche da parte di un motociclista diligente).