Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18365 del 4 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitą da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., il convenuto custode ha l'onere di provare il caso fortuito. Tuttavia, la contestazione della valutazione delle prove riguardante l'esistenza del caso fortuito si configura come doglianza inammissibile in cassazione, se diretta a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito.

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