Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18528 del 8 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitą ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. Nel caso di responsabilitą per cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode fornire la prova liberatoria della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento.

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