(massima n. 1)
In tema di responsabilitą da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., č irrilevante la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima. Affinché il fatto del danneggiato possa essere considerato causa esclusiva del danno, rendendo inutile l'imputazione dell'evento al custode, non occorre che la condotta della vittima sia abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, ma č sufficiente che essa costituisca una oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela.