(massima n. 1)
La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. può essere esclusa sia dalla prova del caso fortuito, sia dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva o concorrente delle condotte del danneggiato o di un terzo. La valutazione sulla rilevanza causale esclusiva del comportamento del leso costituisce un apprezzamento di fatto.