(massima n. 1)
La responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito dal danneggiato. Non rileva la diligenza del custode, che può liberarsi solo provando il caso fortuito o la rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato.