(massima n. 2)
La responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. può essere esclusa dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato o di un terzo, purché la condotta della vittima integri il caso fortuito. Se tale condotta può essere prevenuta o preveduta con l'ordinaria diligenza, la responsabilità può essere esclusa solo se l'evento dannoso è risultato oggettivamente imprevedibile e non prevenibile.