Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21064 del 27 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato che si reintroduce senza autorizzazione nella proprietà privandosi delle cautele assunte dal custode, può integrare un caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, qualora sia stata la causa esclusiva del danno.

(massima n. 2)

La responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. può essere esclusa dalla dimostrazione della rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato o di un terzo, purché la condotta della vittima integri il caso fortuito. Se tale condotta può essere prevenuta o preveduta con l'ordinaria diligenza, la responsabilità può essere esclusa solo se l'evento dannoso è risultato oggettivamente imprevedibile e non prevenibile.

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