(massima n. 1)
In tema di responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., il comportamento imprudente, imperito o negligente del danneggiato può assumere valore di caso fortuito, elidendo così il nesso causale tra la cosa custodita e il danno subito, qualora tale comportamento sia accertato come causa efficiente, esclusiva e rilevante del danno stesso. Non è necessaria la prova di un elemento soggettivo, bastando che la colpa del leso sia determinata come causa del danno.