Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21065 del 27 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., il comportamento imprudente, imperito o negligente del danneggiato può assumere valore di caso fortuito, elidendo così il nesso causale tra la cosa custodita e il danno subito, qualora tale comportamento sia accertato come causa efficiente, esclusiva e rilevante del danno stesso. Non è necessaria la prova di un elemento soggettivo, bastando che la colpa del leso sia determinata come causa del danno.

(massima n. 2)

L'ente custode non è sempre obbligato a dotare tutte le strade di dispositivi di sicurezza come i guard rail, a meno che non vi siano specifiche condizioni di pericolosità note e segnalate. Anche in tali circostanze, la condotta gravemente imprudente o negligente del danneggiato può costituire causa esclusiva dell'evento dannoso, escludendo la responsabilità del custode.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.