Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21073 del 27 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato può escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, anche in presenza di un comportamento colposo del custode, se il rischio era percepibile con l'ordinaria diligenza. La colpa del danneggiato, intesa come inosservanza del comportamento prudenziale correlato alla situazione di rischio percepibile, può comportare l'assorbimento del nesso causale e l'esclusione della responsabilità del custode, secondo la gravità della colpa e delle conseguenze derivate.

(massima n. 2)

La condotta imprudente del danneggiato può escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso anche in presenza di responsabilità ex art. 2051 c.c., qualora risulti che l'evento è stato determinato esclusivamente dal comportamento colposo del danneggiato.

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