(massima n. 1)
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato può escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, anche in presenza di un comportamento colposo del custode, se il rischio era percepibile con l'ordinaria diligenza. La colpa del danneggiato, intesa come inosservanza del comportamento prudenziale correlato alla situazione di rischio percepibile, può comportare l'assorbimento del nesso causale e l'esclusione della responsabilità del custode, secondo la gravità della colpa e delle conseguenze derivate.