(massima n. 1)
La responsabilitā ex art. 2051 c.c. č di natura oggettiva e richiede solo la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendosi solo in caso di prova del caso fortuito. In questo contesto, l'adozione di delibere dichiarative dello stato di calamitā naturale non prova di per sé l'eccezionalitā e imprevedibilitā degli eventi meteorologici che li hanno causati.