(massima n. 1)
In tema di responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il danneggiato non è tenuto a provare che l'incendio abbia avuto origine dal bene custodito. È sufficiente dimostrare che il bene abbia concausalmente contribuito al verificarsi del danno, inserendosi in un processo dannoso in atto e alimentandolo con accentuato dinamismo. La mancata individuazione dell'origine precisa dell'incendio non esime, pertanto, il custode dalla responsabilità per i danni derivati dall'evento.