(massima n. 1)
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la prova del caso fortuito può consistere nella condotta del danneggiato, tale da interrompere il nesso di causalità tra danno ed evento quando essa costituisca una condotta irragionevole od inaccettabile secondo un criterio di regolarità causale e tale, quindi, da rendere irrilevante la pericolosità della cosa stessa.