(massima n. 1)
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dal mero accertamento dell'esistenza del rapporto causale fra cosa in custodia e danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale o in fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.