(massima n. 1)
La condotta omissiva dei genitori, che avrebbero dovuto vigilare sulle condizioni di sicurezza di un attrezzo utilizzato dal figlio minore in un'area pubblica, può costituire causa esclusiva del danno, escludendo così la responsabilità del Comune ex art. 2051 cod. civ., quando tale omissione degrada la cosa custodita da causa del danno a mera occasione dello stesso.