Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28057 del 30 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. č applicabile anche ai beni demaniali, inclusi le strade pubbliche. Gli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito sono soggetti alla responsabilitā di custodia in relazione alle situazioni di pericolo inerenti alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione.

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