Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3695 del 28 maggio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

In attuazione del principio (applicabile, ai sensi degli artt. 1886 e 1895 c.c. anche alle assicurazioni sociali obbligatorie) che il contratto di assicurazione č nullo se il rischio non č mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso, le infermitā preesistenti all'instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione — al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni richieste per la pensione di invaliditā solo quando esse siano state giā sufficienti, prima che tale rapporto abbia avuto inizio, a ridurre la capacitā di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti, mentre, nell'opposta ipotesi, non ne č preclusa la valutazione da parte del giudice al fine suddetto, potendo il superamento di tali limiti conseguire all'aggravamento delle medesime infermitā preesistenti o al sopravvenire di altre.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.