(massima n. 1)
In tema di responsabilitą dell'ente proprietario di una strada, ex art. 2051 c.c., ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilitą dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinitą dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attivitą di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a danni derivanti da detriti presenti sulla carreggiata, aveva inferito in via presuntiva l'imprevedibilitą del fattore esterno causa del danno dalla mera assenza di segnalazioni da parte degli utenti, senza accertare che l'alterazione della sede stradale dovuta alla presenza del detrito causa del danno fosse stata cosģ istantanea ed improvvisa da rendere impossibile per il custode un concreto intervento di ripristino, verificando non gią la predisposizione astratta di un piano di interventi ma, nello specifico, se questi vi fossero stati e fossero stati idonei).