Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31816 del 10 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di perdita dei beni oggetto di sequestro giudiziario, il custode degli stessi risponde non ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma per inadempimento di un'obbligazione 'ex lege' di conservazione in vista della loro futura restituzione, relativa ai soli beni concretamente e specificamente a lui affidati.

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