(massima n. 1)
La responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e si configura attraverso la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito dal danneggiato. La responsabilità del custode può essere esclusa mediante la prova del caso fortuito, che comprende anche la condotta colposa della vittima se risulta caratterizzata da imprevedibilità e inevitabilità, idonei a interrompere il nesso causale.