Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 33128 del 18 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della prova liberatoria gravante sul proprietario (o concessionario) di autostrade per sottrarsi alla propria responsabilitą, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada (e delle sue pertinenze) e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa; in questa seconda ipotesi, l'esonero da responsabilitą dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento č stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la pił diligente attivitą di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialitą offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

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