(massima n. 1)
Il direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 1669, 1176 co. 2 e 2055 c.c., ha l'obbligo di alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere di costruzione, che implica un controllo periodico e qualificato su tutte le fasi essenziali dell'attivitą costruttiva, inclusa la verifica di elementi strutturali rilevanti quali impermeabilizzazioni, pendenze e drenaggi. La mancata vigilanza su tali aspetti costituisce colpa, con conseguente responsabilitą solidale con l'appaltatore per i gravi difetti dell'opera.