(massima n. 1)
In materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, ove all'esito dell'istruttoria emerga unicamente la circostanza dell'urto da tergo subito dal soggetto che assume essere stato danneggiato, il giudice deve applicare la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale - operando in deroga a quella di pari responsabilitā di entrambi i conducenti di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ. - grava il tamponante dell'onere di fornire la prova 1iberatoria, dimostrando che il tamponamento č derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile. Il tamponante dovrā, altresė, dimostrare anche una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze di traffico, dovendosi in linea generale negarsi l'operativitā dell'art. 2054 c.c. in caso di tamponamento da tergo nelle ipotesi di scontro tra veicoli in movimento.