(massima n. 1)
La certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. E comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti.