(massima n. 1)
Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è mai in re ipsa: deve essere allegato e dimostrato. La relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi all'indisponibilità del veicolo.