(massima n. 1)
In tema di circolazione di veicoli la motivazione della sentenza della Corte di Appello risulta del tutto apparente e strutturalmente inidonea a fornire indicazioni "ragionevoli" su elementi che possano giustificare una ripartizione del concorso che, superando la presunzione di concorso paritario, comporti un'attribuzione di responsabilità prevalente alla vittima del sinistro, laddove la Corte, pur dichiarando di applicare l'art. 2054, 2° comma, c.c., mostra tuttavia di prescinderne giacché, anziché affermare un concorso paritario (come sarebbe nella logica della presunzione prevista "fino a prova contraria", ossia per il caso in cui difettino prove che consentano una diversa ripartizione del concorso dei conducenti), individua misure differenziate di responsabilità a carico della vittima del sinistro e del conducente del veicolo rimasto non identificato.